NUOVO REGIME FISCALE FORFETTARIO

 

TALE REGIME E’ STATO MODIFICATO DALLA L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)

Il Governo ha introdotto con la L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) un nuovo regime fiscale forfettario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi). Tale regime, inizialmente, doveva sostituire il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 nonché dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011, prima che lo stesso fosse prorogato anche per il 2015. Con la L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) il Governo ha apportato alcune modifiche a quanto in precedenza previsto, diventando così più appetibile.
Il nuovo regime, oggi, risulta applicabile a tutti coloro che rispettano i requisiti di seguito evidenziati e quindi non è riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività.
Il regime in esame è un regime naturale. È comunque consentita l’opzione per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale.

REQUISITI DI AMMISSIONE/PERMANENZA NEL REGIME

Per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi (prima delle modifiche i periodi d’imposta erano due) l’aliquota del 15% è ridotta al 5%, a condizione che:
  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti nell’art. 1, comma 54, legge n. 190/2014.
L’art. 1, comma 54, citato – anch’esso oggetto di modifica – stabilisce le regole di ammissione al regime forfetario che si consistono nel non avere, nell’anno precedente:
  • i ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, non siano superiori a specifici limiti, differenziati a seconda dell’attività esercitata, evidenziati nella tabella riportata di seguito;
  • siano state sostenute spese non superiori ad € 5.000 lordi per:
    1. lavoro accessorio;
    2. dipendenti e collaboratori ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR;
    3. compensi ad associati in partecipazione;
    4. prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60, TUIR;
  • il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali al 31.12 non superi €20.000. Ai fini di tale limite non vanno considerati i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a € 516,46.

Per rendere più vantaggiosa l’adesione al regime, la Legge di Stabilità 2016 ha modificato il vincolo che occorre rispettare per l’accesso al regime, in caso di esercizio di attività di lavoro dipendente (o assimilati), nell’anno precedente a quello di applicazione del forfait. Non possono avvalersi del regime coloro che abbiano conseguito, nell’anno antecedente a quello in cui intendono avvalersi del regime agevolato, redditi di lavoro dipendente o assimilato, eccedenti la soglia di 30.000 Euro. Il rispetto di tale limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendete o assimilato risulti cessato.

Il regime in esame non può essere adottato dai soggetti:

  • che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
  • non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
  • che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
  • che, contestualmente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti.
  • che abbiano conseguito, nell’anno antecedente a quello in cui intendono avvalersi del regime agevolato,redditi di lavoro dipendente o assimilato, eccedenti la soglia di 30.000 Euro. Il rispetto di tale limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendete o assimilato risulti cessato.

Si ricorda infine che per aderire al regime è irrilevante l’età del contribuente e non è previsto alcun limite di durata.

CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME

I soggetti che aderiscono al nuovo regime:

  • sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
  • non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito;
  • non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi/compensi conseguiti;
  • non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte;
  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che  imposte dirette. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto/bollette doganali, all’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
  • non sono soggetti agli studi di settore/parametri.

Come evidenziato nella Relazione di accompagnamento del D.d.l. in esame i contribuenti in esame sono esonerati dalla comunicazione clienti–fornitori nonché black–list.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il reddito è determinato applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata, come evidenziato nella seguente tabella.

Gruppo di settore Codice attività ATECO 2007 Limite ricavi/compensi Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) € 45.000 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 € 50.000 40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande 47.81 € 40.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82– 47.89 € 30.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) € 25.000 86%
Intermediari del commercio 46.1 € 25.000 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) € 50.000 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73– 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) € 30.000 78%
Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19
– 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36)
– 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77
– 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98)
– (99)
€ 30.000 67%

Il reddito così determinato, ridotto dei contributi previdenziali versati, è soggetto ad un’imposta, pari al 15%, sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e dell’IRAP.
In caso di entrata/uscita dal nuovo regime forfetario si rendono applicabili le consuete disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell’IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell’imposizione diretta.

Inizio attività (regime forfetario start-up)

Per favorire l’avvio di nuove iniziative produttive, l’aliquota sostitutiva del regime agevolato viene ridotta dal 15 al 5% per i primi 5 anni di attività. Per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
  • qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti previsti.

Potranno avvantaggiarsi di questa condizione non solo coloro che aprono una nuova attività nel 2016, ma anche coloro che l’hanno iniziata nel 2015. In quest’ultimo caso l’agevolazione sarà limitata alle ultime quattro annualità (dal 2016 al 2019).

DURATA DEL REGIME

Per il regime in esame non è previsto alcun limite di durata, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Gli imprenditori che applicano il regime forfetario, obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale (c.d.regime contributivo agevolato). Tale sistema:

  • fino al 2015 prevedeva la determinazione del contributo a percentuale sul reddito dichiarato, senza considerare il c.d. minimale di reddito (ossia quel reddito minimo sul quale i contributi sono sempre dovuti, anche se il reddito d’impresa dichiarato è inferiore a quella soglia minima);
  • dal 2016, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016, il reddito derivante dall’attività soggetta al regime forfetario, costituisce base imponibile ai fini previdenziali con una contribuzione ridotta del 35%.

Nei confronti dei contribuenti che nel 2015 hanno adottato il regime dei minimi è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono continuare ad applicare detto regime fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d’età.